PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono avvocati pubblici i professionisti appartenenti all'ordine forense che, in deroga al principio d'incompatibilità, disciplinato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, svolgono per contratto di lavoro attività di patrocinio e consulenza legale a favore esclusivo degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.

      1. Possono avvalersi delle prestazioni degli avvocati pubblici, mediante l'istituzione di uffici legali interni, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti gestori di servizi pubblici essenziali, nonché gli enti privatizzati, anche economici, a prevalente partecipazione azionaria pubblica o sottoposti a controllo e vigilanza di Ministeri o di enti locali.

Art. 3.

      1. Gli avvocati pubblici sono selezionati tra i professionisti iscritti all'albo forense, secondo i criteri dettati dal regolamento degli enti di cui all'articolo 2 e restano iscritti all'albo ordinario del circondario nel quale ha sede l'ufficio legale di appartenenza, con annotazione della loro qualità.

Art. 4.

      1. Gli avvocati pubblici esercitano la professione forense limitatamente agli affari dell'ente di appartenenza. Essi rispondono del mandato ricevuto dal legale rappresentante

 

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dell'ente e, nel rispetto del principio di autonomia professionale, sono soggetti al regime contrattuale che regola il rapporto di lavoro con l'ente e al codice deontologico dell'avvocatura. Per gli aspetti disciplinari rispondono al consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale sono iscritti.

Art. 5.

      1. I contratti collettivi nazionali provvedono ad inquadrare gli avvocati pubblici in un ruolo professionale separato dal resto del personale dipendente dagli enti di cui all'articolo 2 e a disciplinare il trattamento giuridico ed economico ad essi spettante. È inoltre riconosciuto ai medesimi il diritto a percepire gli onorari riscossi per conto degli enti, secondo i criteri di riparto stabiliti degli stessi contratti collettivi nazionali.

Art. 6.

      1. Gli avvocati pubblici costituiscono un'area contrattuale autonoma in deroga ai limiti di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La legittimazione sindacale, anche ai fini negoziali, è conferita all'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale.